Fogliano Redipuglia, lì 02/03/2013

 

OMI,

Vuole informare tutti i possibili utilizzatori, gestori(proprietari), di dispositivi frigoriferi, che dal 12 aprile 2013, saranno applicabili le sanzioni relative ai gas fluorurati ad effetto serra, D.lgs. 5 Marzo 2013 n. 26, pubblicato sulla G.U. 28 Marzo 2013.

 

In ottemperanza al DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, il quale ha recepito il Regolamento Europeo CE 842/2006 in materia di gas lesivi per lo strato d’ozono, e responsabili dell’effetto serra, i gestori (proprietari) di macchinari contenenti gas fluorurati, CFC, HCFC, HFC, in quantità equivalente o superiore a 3 chilogrammi, per singolo circuito, sono obbligati a munirsi di libretto d’impianto.

 

Il gestore dell’impianto, ha la responsabilità, al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie, di delegare ad aziende in possesso dei requisiti minimi indicati nel Regolamento Europeo CE 303/2008, alle operazioni di compilazione, manutenzione, riparazione, recupero e comunque tutte le attività che comprendono la manipolazione del refrigerante.

 

OMI, in quanto azienda costruttrice di macchine contenenti gas refrigeranti e fornitrice di servizi, è iscritta al registro F-GAS, ed ha già ottenuto la certificazione come azienda e propri tecnici ai sensi del Reg. Eur. CE 303/2008, per operare con il proprio personale su tali dispositivi contenenti i gas fluorurati sopra citati.

 

OMI, può pertanto offrire i servizi di controllo, ricerca perdite, recupero del refrigerante, istallazione, manutenzione e riparazione di macchine frigorifere contenenti taluni gas, nonché è abilitata alla gestione e “compilazione del libretto d’impianto”.

 

OMI, informa infine che il gestore dell’impianto, ha l’obbligo di:

verificare che l’azienda incaricata ad effettuare le operazioni di controllo e verifica perdite, recupero smaltimento e riparazione di tali impianti contenenti gas fluorurati, sia in possesso dei requisiti minimi previsti da tale DPR nr. 43, 27 gennaio 2012, inoltre che qualora tale gestore non sia in possesso del libretto d’impianto, che tale libretto non sia compilato correttamente in tutte le sue parti, e qualora non metta a disposizione delle autorità competenti in operazioni di controllo tale documentazione, incorre in sanzioni pecuniarie da € 500,00 a € 100.000,00, a seconda della violazione.

 

Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, ogni gestore dovrà far pervenire, tramite dichiarazione scritta, al Ministero dell’ambiente, tramite l’ ISPRA, informazione scritta riguardante la quantità di emissioni in atmosfera (perdite) di gas fluorurati relative all’anno precedente, sulla base dei dati riportati sul relativo “libretto d’impianto”, così da non incorrere nelle sanzioni amministrative vigenti di cui sopra.

 

Dispositivi interessati:

pompe di calore, condizionatori, raffreddatori di liquido, deumidificatori, essiccatori aria compressa, macchine raffreddatrici per processi industriali, controllo della fermentazione, dispositivi a supporto di macchine a controllo numerico, raffreddatori d’olio, essiccazione del legno, lavaggio industriali, etc.

 

Link decreto, sanzioni:

www.giustizia.it

 

per qualsiasi chiarimento in merito potete chiedere informazioni e contattare il servizio Assistenza OMI:

omiassistenza@omi-italy.it

omi@omi-italy.it

 

Tel. ++ 39.0481.488516

Fax. ++ 39.0481.489871

 

Responsabile assistenza tecnica,

 

Gianluca Bugatto